

Parcheggi a pagamento e ausiliari del traffico a Crotone. Tutto quello che c’è da sapere.
Attualmente, il Codice della Strada, all’articolo 7, recita che: “Regolamentazione della circolazione nei centri abitati. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco: (…) stabilire, previa deliberazione della Giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe (…)”.
I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, devono essere reinvestiti proficuamente nell’installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento nonché a interventi per il finanziamento del trasporto pubblico locale e per migliorare la mobilità urbana; va attribuita al pagamento delle somme una ratio di rilievo sociale e civica.
Il Comune di Crotone si è affidato ad enti terzi per la gestione della sosta a raso di autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori sulle strisce blu. Vengono così preventivamente individuate le aree da destinare alla sosta a pagamento, queste devono essere delimitate con verniciatura azzurra – in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 149 del Regolamento di attuazione del CdS e contenere indicazioni di parcheggio, relative tariffe orarie e il parchimetro, che rilasci una ricevuta fiscale all’utente all’atto del pagamento del corrispettivo, consentendo di giustificare la sosta per l’arco temporale indicato all’interno delle stesse.
Vi sono comunque alcune eccezioni al pagamento della sosta all’interno degli stalli blu. I Comuni normalmente nel progettare il piano soste riservano alcuni posti gratuiti, stalli di colore giallo, ai portatori di handicap, muniti di apposito contrassegno rilasciato dagli uffici comunali. Qualora i posti a questi ultimi dedicati risultino completamente occupati, sarà garantita la sosta gratuita anche all’interno delle strisce blu, esponendo il contrassegno per soggetti affetti da disabilità. Normalmente, poi, sono esentati dal pagamento i veicoli appartenenti agli organi di polizia, i mezzi adibiti al soccorso (ambulanze, vetture di pronto soccorso, ecc) e le autovetture in possesso dell’amministrazione comunale munite di apposita autorizzazione. L’ ente può, comunque, decidere di autorizzare, per un numero limitato e predeterminato, anche vetture appartenenti ad altri uffici pubblici.
[La vigente normativa di settore non prevede ESCLUSIONE DEL PAGAMENTO DELLA SOSTA NEGLI STALLI BLU in favore dei veicoli privati in uso ad Assessori, Consiglieri Comunali ed altri dirigenti e/o dipendenti comunali].
Non vi è alcuna norma di legge che stabilisca l’esatto rapporto matematico che il Comune debba necessariamente rispettare tra gli stalli liberi e quelli a pagamento, in quanto l’articolo 7 comma 8° del Codice della Strada, infatti, statuisce testualmente che: “su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta”.
Ci piacerebbe capire, per mero titolo esemplificativo, quali aree di sosta senza dispositivi di controllo insistono sulla centralissima Via Venezia ma anche su Via Roma.
Esistono, ex lege, tre diverse tipologie di ausiliari del traffico.
Dipendenti comunali. Si differenziano dagli agenti della Polizia Municipale e hanno funzioni di accertamento delle violazioni inerenti alla sosta in tutte le strade del territorio comunale.
Dipendenti di enti e imprese. Hanno funzioni di accertamento delle violazioni relative alla sosta solo sui parcheggi o sulle strade del territorio comunale in cui esistono aree di sosta a pagamento concesse all’azienda o all’impresa da cui dipendono. Questa competenza si estende anche alle aree immediatamente limitrofe che costituiscono lo spazio minimo indispensabile per compiere le manovre.
Personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico.
Gli ausiliari del traffico possono elevare contravvenzioni nei seguenti casi:
parcheggio in aree di sosta a pagamento senza aver pagato regolarmente il ticket.
parcheggio in aree di sosta a pagamento con ticket scaduto e non rinnovato.
sosta in seconda fila in prossimità delle strisce blu, laddove tale condotta impedisca agli altri automobilisti l’accesso o l’uscita dal parcheggio stesso.
circolazione sulle corsie preferenziali, in questo caso la contravvenzione può essere elevata solo da un ausiliare dipendente del servizio pubblico.
Se qualcuno fino ad ora vi ha propinato una falsa verità, è notorio che le false verità sono le più pericolose perché se non sono adeguatamente combattute attecchiscono più facilmente.
Ma questa testata giornalistica combatte le false verità.





